Nuovo Codice Contratti Pubblici

Lo scorso 1° aprile è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n.  36 del 31 marzo 2023), le cui norme avranno efficacia dal prossimo 1° luglio, fermo restando un periodo transitorio che, fino al 31 dicembre 2023, manterrà in vigore alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, del Decreto semplificazioni n. 76 del 2020 e del Decreto semplificazioni e governance n. 77 del 2021.

Gli Allegati del nuovo Codice sostituiranno gli allegati al D.Lgs. n. 50 del 2016 oltre a diciassette Linee Guida dell’ANAC ed a molteplice Regolamenti, ivi compreso il D.P.R. n. 207 del 2010.

Il principio del risultato

Il nuovo Codice sancisce, tra i vari principi, quello del risultato, quale principale criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione e per l’individuazione della regola da applicare al caso concreto, e quello della fiducia nell’azione delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Molteplici sono le novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici, alcune di queste verranno accennate in questo articolo, per le altre e per approfondimenti sugli argomenti di interesse della Vostra azienda lo studio legale Galletti rimane a Vostra completa disposizione.

Le novità

Responsabile Unico del Progetto: potranno essere scelti tra i dipendenti della stazione appaltante in possesso dei requisiti indicati da un apposito allegato al Codice e dovranno avere competenze professionali adeguate ai compiti che saranno chiamati a svolgere. Le stazioni appaltanti potranno inoltre prevedere la nomina di Responsabili delle varie fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento, fermo restando l’unicità e la supervisione e coordinamento del RUP.

Appalto integrato: viene nuovamente prevista la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica che dovrà essere approvato, con esclusione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Digitalizzazione: il nuovo Codice, anche al fine di ridurre i tempi delle procedure, ha ulteriormente sviluppato la digitalizzazione di tutte le fasi di gara dell’appalto, dalla programmazione all’esecuzione e conclusione del contratto, prevedendo il passaggio a piattaforme telematiche di approvvigionamento, con acquisizione diretta dei dati e digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico saranno gestiti dall’ANAC

Subappalto: rimane confermata l’eliminazione dei limiti percentuali del subappalto e viene introdotta la possibilità del subappalto “a cascata” in conformità della normativa e della giurisprudenza europea, ma le stazioni appaltanti potranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto che, seppur subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto oppure dell’esigenza, in virtù della natura o complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro per garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, lo stesso dicasi in tutti i casi nei sarà necessario prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Permangono le tutele economiche e normative dei lavoratori e la responsabilità solidale dell’affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. A tal fine, il subappaltatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e le prestazionali previste nel contratto di appalto, riconoscendo ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe applicato l’appaltatore.

Revisione prezzi: si prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara delle clausole di revisione prezzi che non dovranno apportare modifiche capaci di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro, tali clausole si attiveranno al verificarsi di particolari condizioni che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo, con il riconoscimento in favore dell’appaltatore dell’80 per cento del maggior costo sopportato. Si tratta di un sistema di revisione automatico del prezzo che opererà in caso di una variazione dell’importo contrattuale oltre la predetta soglia.

Avv. Stefano Galletti
Avv. Stefano Galletti

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