Linee guida di Confindustria 231 ed Organismo di Vigilanza

Nel giugno 2021 Confindustria ha pubblicato le nuove linee guida per la costruzione dei Modelli organizzativi e di gestione aziendale, nel rispetto delle previsioni dettate dal decreto legge 231 del 2001.

Quest’ultima revisione evidenzia importanti novità, specialmente per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza e la sua attività di controllo sulla corretta applicazione del Modello organizzativo, per la procedura Whistleblowing, per la gestione integrata del rischio e, più in generale, per prevenire la c.d. “colpa in organizzazione” dell’azienda di cui vi parleremo brevemente in questo articolo.

Affidandosi allo studio legale Galletti si ottiene un supporto concreto per l’individuazione dei rischi da reato specifici delle aziende, per l’adozione delle procedure di prevenzione e per la gestione integrata dei medesimi. Contestualmente il nostro studio offre una consulenza volta a garantire il corretto funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, oltre che la partecipazione attiva in veste di consulente legale dell’Organismo stesso.

Budget e requisiti dell’Organismo

Le nuove linee guida non mancano ovviamente di richiamare i requisiti imprescindibili che devono guidare la composizione e l’operato dell’Organismo di Vigilanza. La sua attività deve, infatti, rispettare i principi di:

  • Continuità: perché la vigilanza sul modello deve essere strutturata, coerente con l’attività aziendale e svolta senza interruzioni.
  • Professionalità: all’interno dell’Organismo di Vigilanza devono essere nominati soggetti con competenze qualificate per garantire una analisi puntale delle informazioni societarie ed un contenimento dei rischi da reato effettivo; a tal fine è preferibile che almeno uno dei componenti sia un legale.
  • Autonomia ed indipendenza: l’Organismo di Vigilanza deve vigilare sulla corretta applicazione dei protocolli previsti nel modello 231 in piena autonomia decisionale e senza condizionamenti di qualsivoglia genere.

Su quest’ultimo punto, che chiarisce la totale imparzialità dell’Organismo di Vigilanza rispetto all’organo amministrativo, le predette linee guida evidenziano la necessità di riconoscere all’Organismo di Vigilanza la dotazione di un budget annuale per lo svolgimento delle attività di verifica ad esso affidate dal legislatore. Si tratta di un budget che si aggiunge al compenso professionale che sarà riconosciuto ai componenti dell’Organismo di Vigilanza, proprio per garantirne l’autonomia e l’indipendenza di tale organismo.

Compliance integrata e Organismo di Vigilanza

Tra i consigli forniti da Confindustria, vi è anche quello di realizzare un sistema di compliance integrata di tutto l’asset aziendale, per razionalizzare le risorse e migliorare l’efficacia di ciascuna attività. In sintesi occorre valorizzare la ‘spina dorsale’ organizzativa dell’azienda per ottenere una coordinazione più fluida di tutti i settori aziendali, specialmente nel comunicare le esigenze di ciascuno e nel segnalare ciò che eventualmente non funziona in materia di prevenzione dei rischi da reato, ciò al fine di garantire un corretto flusso di informazioni all’Organismo di Vigilanza.

In questo contesto viene chiarito che le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza devono essere inviate in modo tempestivo e continuativo per permettere all’Organismo di Vigilanza di conoscere rapidamente l’insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare inerenti ai rischi da reato.

Whistleblowing

Altro ambito in cui le informazioni assumono un valore delicato è quello del Whistleblowing. L’Organismo di Vigilanza deve verificare, al fine di tutelare gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, l’adozione e corretta applicazione di uno specifico protocollo aziendale che deve garantire il rispetto di vari aspetti, tra cui l’anonimato del segnalante, la tutela della privacy e la correttezza dell’intero iter di segnalazione.

Da ciò consegue che l’Organismo di Vigilanza deve essere il punto di riferimento per qualsiasi anomalia rilevante ai fini del modello organizzativo 231 che si dovesse verificare in ambito aziendale; a tal fine l’obbligo di informazione nei confronti dell’Organismo di vigilanza, laddove correttamente adempiuto, richiederà l’invio di report periodici da parte delle varie funzioni aziendali per la tempestiva segnalazione di anomalie che possono assumere un rilievo ai sensi della 231, ciò al fine di consentire all’Organismo di vigilanza di poter costantemente analizzare quanto realizzato dalla società per la prevenzione dei rischi da reato presupposto. 

Lo studio legale Galletti è a Vostra disposizione per qualsiasi consulenza riguardo il corretto funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e, più in generale, su tutto ciò che attiene alla responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, non esitate a contattarci.

Avv. Stefano Galletti
Avv. Stefano Galletti

Tel. diretto Avvocato Galletti: 333.3458752
Email: info@studiolegalestefanogalletti.com